Art. 1.
(Princìpi).

      1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di pizzaiolo ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e stabilisce disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
      2. L'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. In attuazione di tale principio, la presente legge reca disposizioni per assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di pizzaiolo, siano esse individuali o in forma societaria, e ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.